Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.

NON SOPPORTO PIU' I RUMORI PROVENIENTI DALLA PROPRIETA' DEL MIO VICINO: COSA POSSO FARE?

Ebbene si, anche se le immissioni sonore rispettano il limite previsto dai regolamenti, potrebbero non essere lecite dal punto di vista civilistico.


La soglia della tollerabilità dei rumori, infatti, impone di contemperare sia le ragioni delle attività produttive con quelle della proprietà, sia quelle delle proprietà private tra loro.











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La Cassazione in merito ha stabilito che: "è senz'altro illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità".


Tuttavia anche qualora i limiti siano rispettati non è automatico che le immissioni siano lecite, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua di cui all'art. 844 c.c.


Dice infatti la Cassazione che "l'art. 844 c.c. si basa sull'evidente considerazione che se le emissioni acustiche superano, per la loro particolare intensità e capacità diffusiva, la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino, ancor più esposto degli altri, in ragione della vicinanza, ai loro effetti dannosi, devono per ciò solo considerarsi intollerabili ai sensi dell'art. 844 c.c. e pertanto illecite anche sotto il profilo civilistico".


Le immissioni acustiche, dunque, anche ove non superino la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela degli interessi della collettività, ed anche se relative ad un periodo molto limitato, possono ledere il diritto alla salute del proprietario confinante.


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