Sempre più frequenti sono le separazioni ed i divorzi. Può accadere talvolta che il coniuge assegnatario della casa familiare, e quindi detentore del bene, decida per "arrotondare" di locare l'abitazione a terzi. Può farlo??
La Suprema Corte di Cassazione si è espressa di recente affermando che chiunque risulti detentore di un bene, a qualsiasi titolo, e quindi anche a seguito di separazione o divorzio, può validamente locarlo (ovvero concederlo in godimento) a terzi. Va da sè che il bene deve essere detenuto in maniera legale, e non abusiva.
Tuttavia, venuto meno in un secondo momento il diritto all'assegnazione (per modifica dell'atto di separazione o divorzio), il proprietario non assegnatario può far valere il proprio diritto reale. L'assegnazione della casa familiare, infatti, consta in un diritto di credito e come tale soccombente di fronte al diritto reale del proprietario.
Il conduttore, pertanto, venuta meno l'assegnazione dell'immobile al locatore, dovrà cedere a fronte del diritto del proprietario.
Fonte: Cassazione civile, sent. 14 luglio 2011 n. 15443
litis informazione giuridica
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La Suprema Corte di Cassazione si è espressa di recente affermando che chiunque risulti detentore di un bene, a qualsiasi titolo, e quindi anche a seguito di separazione o divorzio, può validamente locarlo (ovvero concederlo in godimento) a terzi. Va da sè che il bene deve essere detenuto in maniera legale, e non abusiva.
Tuttavia, venuto meno in un secondo momento il diritto all'assegnazione (per modifica dell'atto di separazione o divorzio), il proprietario non assegnatario può far valere il proprio diritto reale. L'assegnazione della casa familiare, infatti, consta in un diritto di credito e come tale soccombente di fronte al diritto reale del proprietario.
Il conduttore, pertanto, venuta meno l'assegnazione dell'immobile al locatore, dovrà cedere a fronte del diritto del proprietario.
Fonte: Cassazione civile, sent. 14 luglio 2011 n. 15443
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