La sospensione non è altro che una sanzione accessoria prevista per chi guida con patente scaduta, ovvero in stato di ebbrezza.
Il provvedimento con il quale viene confermata al sospensione della patente viene emesso dal prefetto a seguito della ricezione del verbale redatto dall’autorità di pubblica sicurezza che ha accertato il reato: in pratica la patente viene ritirata al momento del controllo dall'autorità accertante, anche se la sanzione della sospensione verrà comminata dal prefetto solo in un momento successivo, ovvero all'emissione del provvedimento di condanna.
In particolare, in caso di guida in stato di ebbrezza, il prefetto disporrà anche l’obbligo di visita medica con accertamenti da effettuarsi entro 60 giorni, e ciò al fine di far valutare da una Commissione Medica Locale che il conducente non sia etilista cronico o faccia abitualmente abuso di alcool.
Contro il decreto di sospensione provvisoria della patente è possibile presentare ricorso entro i 30 giorni dalla data della notifica innanzi al Giudice di Pace compentente per territorio. In tal modo, se si hanno giustificati motivi, è possibile ottenere una sospensione del decreto prefettizio "di sospensione" della patente.
Fonti: art. 123 c.d.s.
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