Le pene per chi guida in stato di ebbrezza sono sempre più aspre.
La nuova legge infatti segue il recente orientamento della Corte di Cassazione che vuole punire sempre più coloro che si mettono alla guida di un veicolo dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, rischiando la propria vita e quella degli altri.
Ed infatti in alcune ipotesi, oltre al reato penale di guida in stato di ebbrezza, scatta anche la sanzione accessoria della confisca del veicolo:
1. la confisca è prevista anzitutto in caso di rifiuto a sottoporsi all’alcol test;
2. per chi si sottopone al test, la confisca dell’auto viene applicata solo se si è positivi oltre 1,5 g/l.
3. per chi è alla guida di un veicolo non di sua proprietà la confisca non c’è se il proprietario dell’auto risulta estraneo al reato (ciò significa che non deve, quantomeno essere seduto a fianco del guidatore).
In tale ultima ipotesi tuttavia poichè non è possibile procedere alla confisca del mezzo, è previsto il raddoppio della durata della sospensione della patente, da un minimo di 2 anni fino a un massimo di 4 anni.
Va precisato che la confisca in realtà arriva solo con la condanna. Al momento del controllo pertanto se il tasso alcolemico del guidatore risulta essere superiore a 1,5 g/l, è previsto il sequestro preventivo del veicolo ai fini della successiva confisca.
La confisca inoltre viene disposta anche nel caso in cui la macchina sia in comproprietà: il veicolo pertanto verrà venduto all’asta, e l’unico modo per riaverla sarà ricomprarsela.
Fonti: art. 186 c.d.s.
Fonti: art. 123 c.d.s.
Nessun commento:
Posta un commento