Legge 9 dicembre 1977, n. 903
Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.
(Gazz. Uff. 17 dicembre 1977, n. 343)
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
1.
2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a)
b)
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Art. 6
Art. 6-bis.
Art. 6-ter.
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
L’ultimo comma dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente: “le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso”.
Art. 14
Alle lavoratrici autonome che prestino lavoro continuativo nell’impresa familiare è riconosciuto il diritto di rappresentare l’impresa negli organi statutari delle cooperative, dei consorzi e di ogni altra forma associativa.
Art. 15
Art. 16
L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’articolo 5 è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni .
Per l’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penalità previste dall’articolo 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
Art. 17
Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 9 e 11 della presente legge, valutati, in ragione d’anno, rispettivamente in 10 ed in 18 miliardi di lire, si provvede per l’anno finanziario 1977 con un’aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nellalegge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18
Art. 19
Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge. In conseguenza, cessano di avere efficacia le norme interne e gli atti di carattere amministrativo dello Stato e degli altri enti pubblici in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Sono altresì nulle le disposizioni dei contratti collettivi o individuali di lavoro, dei regolamenti interni delle imprese e degli statuti professionali che siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
1.
2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a)
b)
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Art. 6
Art. 6-bis.
Art. 6-ter.
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
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Art. 13
L’ultimo comma dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente: “le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso”.
Art. 14
Alle lavoratrici autonome che prestino lavoro continuativo nell’impresa familiare è riconosciuto il diritto di rappresentare l’impresa negli organi statutari delle cooperative, dei consorzi e di ogni altra forma associativa.
Art. 15
Art. 16
L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’articolo 5 è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni .
Per l’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penalità previste dall’articolo 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
Art. 17
Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 9 e 11 della presente legge, valutati, in ragione d’anno, rispettivamente in 10 ed in 18 miliardi di lire, si provvede per l’anno finanziario 1977 con un’aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nellalegge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18
Art. 19
Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge. In conseguenza, cessano di avere efficacia le norme interne e gli atti di carattere amministrativo dello Stato e degli altri enti pubblici in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Sono altresì nulle le disposizioni dei contratti collettivi o individuali di lavoro, dei regolamenti interni delle imprese e degli statuti professionali che siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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