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Suprema Corte di Cassazione - Sezione Penale - sentenza 21 marzo 2012 n. 11112


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALEO
Sentenza 21 marzo 2012, n. 11112
Motivi della decisione



3. Il ricorso è fondato limitatamente all'affermata esclusione di responsabilità del (...).



3.1. Va premesso che, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, l'incidente si è verificato in quanto il (...), allo scopo di rimuovere del fango che non consentiva all'albero motore di funzionare regolarmente, sì era messo all'interno del perimetro del telaio dell'autocarro a cassone alzato. Smontando il raccordo del tubo idraulico, aveva determinato la caduta immediata del cassone che l'ha travolto determinandone il decesso.




Il mezzo non era in regola con le revisioni, ma ciò è stato giustificato con il fatto che esso veniva utilizzato solo per attività da svolgere all'interno dall'azienda.







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Ciò premesso va evidenziato che, al momento del fatto, il (...) stava espletando delle mansioni non corrispondenti alla qualifica di assunzione che era quella di "impiegato tecnico di cantiere".




Vero che dal punto di vista del diritto civile il datore di lavoro può esercitare unilateralmente lo "ius variandi" delle mansioni del dipendente, sebbene nei limiti consentiti dall'art. 2103 cod. civ. Ma dal punto di vista del rispetto delle esigenze di prevenzione infortuni, al cambio delle mansioni deve seguire un'adeguata formazione del lavoratore ed informazione sui rischi della sua attività.




Con consolidata giurisprudenza, questa Corte ha affermato che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, in maniera tale da renderlo edotto sui rischi inerenti ai lavori a Cui è addetto (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4063 del 04/10/2007 Ud. (dep. 28/01/2008), Rv. 238540; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41997 dei 16/11/2006 Ud. (dep. 21/12/2006), Rv. 235679).




Inoltre, poiché il datore di lavoro è tenuto a rendere edotta i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti, consegue che è ascrivibile al datore di lavoro, in caso di violazione di tale obbligo, la responsabilità del delitto dì lesioni colpose allorché abbia destinato il lavoratore, poi infortunatosi, all'improvviso ed occasionalmente, a mansioni diverse da quelle cui questi abitualmente attendeva senza fornirgli, contestualmente, una informazione dettagliata e completa non solo sulle mansioni da svolgere, ma anche sui rischi connessi a dette mansioni (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41707 del 23/09/2004 Ud. (dep. 26/10/2004), RV. 2302579).




3.2. Nel caso di specie, la violazione di tali regole di prevenzione e sicurezza si palesa evidente, se solo si ponga mente alla attività svolta dal (...), lo si ripete, qualificato "impiegato tecnico di cantiere", ma in realtà adibito alle più svariate mansioni, anche manuali, non solo nell'ambito aziendale, ma anche come "tuttofare" rispetto alle esigenze personali del (...).




Pertanto la peculiarità del (...), non sta tanto nel fatto che egli abbia svolto mansioni diverse da quelle di regola svolte, bensì nei fatto che a questi siano state attribuite mansioni "indefinite", con conseguente deficit di formazione ed informazione.




Ne consegue che, una volta che il lavoratore sia addetto a svolgere funzioni per le quali non ha ricevuto adeguata formazione; soprattutto, come nel caso che ci occupa, quando la "fluidità" di tali mansioni non consente di definire in modo preciso il suo profilo professionale; quando questi ponga in essere comportamenti imprudenti (smontaggio di un circuito idraulico a cassano alzato), non può dirsi che gli eventi letali che ne conseguono sono il frutto di condotte anomale ed imprevedibili, in quanto la imperizia del comportamento è direttamente ricollegabile alla sua mancata formazione ed informazione.




3.3. Non può pertanto essere condivisa la conforme pronuncia del giudice di merito che, nell'escludere la responsabilità del datore di lavoro (...), ha ricondotto l'evento mortale alla negligenza della stessa vittima, che con il suo comportamento avrebbe posto in essere una condotta idonea da sola a determinare l'evento.




Il giudice di merito, alla luce dei principi sopra indicati, avrebbe dovuto valutare se, in ragione delle concrete modalità di svolgimento del lavoro, poteva riconoscersi una responsabilità in capo al datore di lavoro (...), avendo questi:




- tollerato che il (...) non fosse investito di specifiche mansioni;




- omesso di fornirgli, personalmente o a mezzo della struttura aziendale, una adeguata formazione ed informazione;




- consentito che il lavoratore, titolare di mansioni "indefinite", si cimentasse nelle più svariate attività di lavoro manuale, senza che avesse in relazione ad esse una specifica formazione professionale.




Andava pertanto valutato, se riconosciuta in fatto una colposa condotta omissiva, unitamente alla circostanze accessorie di avere tenuto in servizio un mezzo di trasporto in condizioni di scarsa efficienza e manutenzione, essa poteva ritenersi in legame causale con l'evento mortale.




Si impone per quanto detto, l'annullamento della sentenza agli effetti civili, limitatamente alla posizione del (...), con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 cod.proc.pen.




3.4. Quanto alla posizione del (...) la sua assoluzione è stata determinata dal fatto che non è risultata provata la sua qualifica di preposto e, quindi, di sovraordinazione gerarchica rispetto alla vittima.




Le argomentazioni svolte sul punto dalla Corte di merito appaiono coerenti e motivate in modo non manifestamente illogico.




Si impone, pertanto il rigetto del ricorso proposto nei confronti di tale imputato.




P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili nei confronti di (...), con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche il regolamento delle spese fra le parti per questo giudizio. Rigetta nel resto il ricorso.

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