Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: IN COSA CONSISTE LA CONFISCA DEL VEICOLO?

Le pene per chi guida in stato di ebbrezza sono sempre più aspre.


La nuova legge infatti segue il recente orientamento della Corte di Cassazione che vuole punire sempre più coloro che si mettono alla guida di un veicolo dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, rischiando la propria vita e quella degli altri.








Ti interessa questo articolo? Iscriviti, è la cosa giusta da fare.


 
















Ed infatti in alcune ipotesi, oltre al reato penale di guida in stato di ebbrezza, scatta anche la sanzione accessoria della confisca del veicolo:


1. la confisca è prevista anzitutto in caso di rifiuto a sottoporsi all’alcol test;


2. per chi si sottopone al test, la confisca dell’auto viene applicata solo se si è positivi oltre 1,5 g/l.


3. per chi è alla guida di un veicolo non di sua proprietà la confisca non c’è se il proprietario dell’auto risulta estraneo al reato (ciò significa che non deve, quantomeno essere seduto a fianco del guidatore).


In tale ultima ipotesi tuttavia poichè non è possibile procedere alla confisca del mezzo, è previsto il raddoppio della durata della sospensione della patente, da un minimo di 2 anni fino a un massimo di 4 anni.


Va precisato che la confisca in realtà arriva solo con la condanna. Al momento del controllo pertanto se il tasso alcolemico del guidatore risulta essere superiore a 1,5 g/l, è previsto il sequestro preventivo del veicolo ai fini della successiva confisca.


La confisca inoltre viene disposta anche nel caso in cui la macchina sia in comproprietà: il veicolo pertanto verrà venduto all’asta, e l’unico modo per riaverla sarà ricomprarsela.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: E' POSSIBILE RIFIUTARSI DI EFFETTUARE L'ALCOOL TEST?

Fino a poco tempo fa si sussurrava che rifiutarsi di fare l'alcool test convenisse, e che in tal modo si sarebbero evitate le conseguenze di un procedimento penale per guida in stato di ebbrezza.

Fate attenzione!!









Ti interessa questo articolo? Iscriviti, è la cosa giusta da fare.


 
















Rifiutarsi di effettuare l'alcool test infatti equivale a commettere un illecito penale con arresto da tre mesi a un anno: pena e ammenda previste per il tasso alcolemico più elevato, oltre alla sospensione della patente da sei mesi a due anni e alla confisca del veicolo!!


In pratica, non sottoponendosi
all’etilometro si rischia un processo penale per un doppio reato:


1.
la guida in stato d’ebbrezza “sintomatica” (visto che la prova del palloncino non c’è)


2. il reato previsto per aver rifiutato di fare il test.



L'unico motivo per cui è
possibile rifiutarsi di fare il test è dato dal giustificato motivo, ovvero ad esempio dall'impossibilità fisica in seguito a un incidente.


Tuttavia, in caso di incidente stradale le pene
raddoppiano ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni; mentre per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche l’accertamento è fatto dalle strutture mediche su richiesta della polizia.

Art 186 codice della strada - Guida sotto l'influenza dell'alcool

Art. 186
Guida sotto l'influenza dell'alcool



1. É vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.


2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:









Ti interessa questo articolo? Iscriviti, è la cosa giusta da fare.


 

















a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;


b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;


c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.


2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.


2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.


2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.


2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.


2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.


2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.


2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.


3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.


4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento


5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.


6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.


7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c).
La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.


8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis (2c), il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.


9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.


9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per
non più di una volta.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: COSA SIGNIFICA E QUALI SONO LE CONSEGUENZE?

Guidare sotto l’effetto di sostanze alcoliche comporta numerosissime e spiacevoli conseguenze.

E' notorio che gli effetti dell’ingestione di sostanze alcooliche variano da soggetto a soggetto, essendo strettamente connesse alla sua corporatura, alla tolleranza individuale, al tipo di sostanza ingerita ed alle sue modalità di assunzione (a stomaco pieno o a digiuno); per tali motivi il parametro usato per valutare lo stato di ebbrezza è rapportato alla quantità di alcool assorbita dal sangue.








Ti interessa questo articolo? Iscriviti, è la cosa giusta da fare.


 
















La determinazione del tasso massimo di alcolemia (TA) consentito è stato negli ultimi anni oggetto di molta attenzione da parte della Commissione delle Comunità Europee che, con provvedimento n. 2001/115/CE del 17 gennaio 2001, ha raccomandato a tutti gli Stati membri l'adozione di un limite pari a 0,5 mg/ml per tutti i conducenti e pari a 0,2 per i guidatori inesperti e per coloro che conducono veicoli a due ruote, veicoli di trasporto delle merci (con massa superiore a 3,5 tonnellate lorde), autobus (con più di otto posti) e veicoli che trasportano merci pericolose.


In Italia oggi pertanto abbiamo sanzioni differenziate a seconda del livello di alcol presente nel sangue.


IN PARTICOLARE:


Con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l scatta l’ammenda da 500 a 2 mila euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi (oltre alla decurtazione di 10 punti); se il tasso è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, oltre all’ammenda (da 800 a 3.200 euro) e alla sospensione della patente da 6 mesi a un anno, è previsto anche l’arresto fino a sei mesi. Con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l le sanzioni sono l’arresto fino a 1 anno, la sospensione della patente fino a 2 anni, oltre a un’ammenda compresa tra 1.500 e 6 mila euro e alla confisca del veicolo con sentenza di condanna.

COSA FARE SE SI VIENE AGGREDITI DA UN ANIMALE?

È sempre più frequente sentire sia di persone aggredite da animali, quali cani di grossa taglia sfuggiti al controllo del proprietario, sia di incidenti cagionati da animali che attraversano improvvisamente la carreggiata.


I rimedi forniti ai danneggiati sono vari ed esperibili sia in sede civile che in sede penale.









Ti interessa questo articolo? Iscriviti, è la cosa giusta da fare.


 
















In ambito civile infatti il codice attribuisce al proprietario degli animali la responsabilità per i danni cagionati, salvo che il proprietario non li abbia lasciati a terzi: in tale ipotesi infatti sarà colui il quale si serve di essi a rispondere dei danni che questi cagionino, e ciò per tutto il periodo in cui li utilizza.


La responsabilità del proprietario-custode sussiste sempre, e ciò indipendentemente dal fatto che essi siano nella sua custodia, che siano fuggiti o siano stati smarriti. Si tratta infatti di una forma di responsabilità oggettiva, in base alla quale la colpa per il danno ricade sempre sul proprietario, a meno che questi non dimostri che l’evento era sottratto alla sua possibilità di intervento.


Chi intende agire civilmente per ottenere il ristoro del danno subito, dovrà adire l’autorità giudiziaria Giudice di Pace ovvero Tribunale, in base all’ammontare del risarcimento richiesto, per procedere contro il proprietario-custode dell’animale che ha causato il danno.


Diversamente, in ambito penale è prevista una vera e propria contravvenzione per chi possiede e lascia liberi animali pericolosi, ovvero non li custodisce con le dovute cautele o non li affidi a persone esperte ed abili a governarli. E ciò vale per qualsiasi tipo di animale, e quindi anche quelli da soma, da corsa, etc.


Trattandosi di reato depenalizzato, la pena consisterà esclusivamente in una sanzione amministrativa pecuniaria che verrà posta a carico del proprietario dell’animale a seguito del deposito di atto di denuncia-querela da parte del danneggiato.


Lo scopo che solitamente si vuole raggiungere depositando una denuncia-querela è quello di instaurare un procedimento penale a carico dell’autore del reato (il proprietario dell’animale) nel quale il danneggiato potrà costituirsi parte civile avanti all’autorità giudiziaria penale, ottenendo così la condanna dell’imputato non solo alla pena stabilita per il reato commesso ma anche al risarcimento del danno patito dall’offeso.