Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.

ANIMALI IN CONDOMINIO: I DIRITTI DEL VICINATO

Spesso all’interno di un condominio nascono discussioni in merito agli animali domestici.

Per regolamentare i diritti degli animali in condominio è stata introdotta nel 2012 una legge che introduce il principio secondo il quale il regolamento condominiale non può vietare di possedere o detenere animali domestici. Via libera dunque a cani, gatti, ma anche conigli, pappagallini, criceti, furetti o altro.

Tuttavia ciò ha determinato, in alcuni casi, l’aumento dei litigi con i vicini. 

Tra i problemi più diffusi vi è l’odore dell’animale domestico, ad esempio se il nostro animale è abituato a fare i propri bisogni sul terrazzo. In tale ipotesi è necessario che il padrone dell’animale pulisca correttamente e costantemente il luogo, altrimenti, se il vicino decide di denunciare la situazione, il padrone dell'animale dovrà rispondere del reato di «getto pericoloso di cose», punito con l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a 206 euro. Ma non solo. Il vicino può addirittura chiedere l’allontanamento del nostro amico peloso o piumato che sia!

Diversa è la situazione del rumore: del cane che abbaia, o del gatto che miagola, sopratutto durante la notte ad esempio.

I vicini, infatti, hanno il diritto di poter riposare ed i padroni degli animali hanno il dovere di far tacere i propri animali domestici. In tal senso si è pronunciata anche la Cassazione che ha individuato come reato di disturbo della quiete pubblica, del riposo e delle attività delle persone, la situazione in cui un cane abbaia insistentemente di notte, ove sia avvertito da tutto il condominio o il circondario. Se invece a lamentarsi sarà solo il vicino di pianerottolo o del piano sopra/sotto, questi potranno chiedere un risarcimento del danno.

Per prevenire il verificarsi di situazioni di vicinato spiacevoli, complice anche la tensione degli ultimi mesi, contattaci. Lo Studio potrà offrirti un servizio onesto e completo per tutti i passi necessari.

QUANDO E' POSSIBILE CEDERE UN CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE?

La cessione a terzi del preliminare di compravendita è riconducibile alla più generale fattispecie della cessione del contratto, così come prevista dall’art. 1406 e seguenti cc.

Tra le tipologie di contratti preliminari di compravendita, le tipologie cedibili a terzi sono:

1. Contratto preliminare di compravendita per persona da nominare, con il quale il promittente acquirente si riserva la facoltà di nominare, entro un certo termine, un terzo soggetto che subentra nel preliminare con effetto retroattivo, ossia dal momento della sua stipulazione, in aggiunta o in sostituzione del promittente acquirente medesimo.

2. Contratto preliminare di compravendita a favore del terzo, che si ha quando la sostituzione del promittente acquirente non avviene già nell’ambito del contratto preliminare, ma unicamente nel contratto definitivo.

3. Contratto preliminare di compravendita con clausola di cedibilità, in cui la sostituzione del promittente acquirente con un terzo soggetto, designato dallo stesso promittente acquirente, avviene a titolo derivato e con effetto dal momento della cessione del contratto preliminare.

In tempi recenti, sempre più persone vedono nel business immobiliare una occasione per svoltare, per cambiare il proprio lavoro o per arrotondare semplicemente il proprio stipendio. L’idea è che compravendere immobili, o meglio cedere contratti preliminari, rappresenti una attività di semplice esecuzione e dalla quale si può trarre un buon profitto in tempi molto brevi. E tutto ciò senza intestarsi alcun immobile a fronte di un investimento economico molto basso.

La realtà però è ben altra. Approcciare alla cessione dei preliminari di compravendita senza nozioni giuridiche e fiscali comporta dei rischi. La materia infatti è molto insidiosa ed articolata, e l’errore è dietro l’angolo!

Per avere un parere serio e professionale, contattaci. Lo Studio potrà offrirti un servizio onesto e completo per affrontare questa attività in modo sicuro.

AUTOVETTURE DEL FUTURO: IDROGENO O ELETTRICITA’?

La vendita delle auto elettriche sta subendo una battuta d’arresto. Alcune case automobilistiche ne anno addirittura sospeso la produzione.

E si torna così a parlare di svolta e di autovetture alimentate ad idrogeno, ovvero dall’elemento più presente nell’universo.  

Attualmente l’idea delle auto ad idrogeno sembra la più sostenibile e green, e molte delle case automobilistiche stanno studiando nuovi motori con l’obiettivo di azzerare le emissioni di scarico e mettere a disposizione soluzioni all’avanguardia per migliorare la qualità dell’aria.

Lo sviluppo delle auto ad idrogeno nasce dalla convinzione di poter produrre questo combustibile da diverse fonti e dalla possibilità di poterlo applicare non solo alle citycar, ma anche a bus e camion.

Ma non solo. Queste autovetture avrebbero l’enorme vantaggio di non produrre alcun gas serra dato che dallo scarico della vettura uscirebbe solo vapore acqueo!

Ed è per tale motivo che in Italia si parla di voler istallare oltre 100 stazioni di servizio di idrogeno entro il 2025.

Anche in tale contesto ci sono opportunità enormi ed è per questo motivo che proprio ora è il momento di proteggere le proprie idee, in quanto la protezione costituisce un investimento sul futuro a breve e medio termine, e potrebbe diventare una fonte importante di guadagno.

Se pensi di registrare un marchio o un brevetto entro qualche mese, contattaci per capire se hai tutti i requisiti.

COME RECEDERE DA UNA LOCAZIONE COMMERCIALE?

Dopo la stipula di un contratto di locazione di un immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo, il conduttore può trovarsi nella necessità di sciogliersi dal vincolo negoziale.

La disdetta può essere data, senza necessità che ricorrano particolari motivi, mediante comunicazione scritta tramite pec o lettera raccomandata da inviare al locatore con un preavviso di almeno 12/18 mesi (in base alla tipologia di attività svolta) prima della scadenza. In difetto, infatti, il contratto si intenderà rinnovato tacitamente per la durata prevista originariamente.

E’ facoltà inoltre delle parti contrattualizzare la possibilità di recedere in qualsiasi momento dando un preavviso di 6 (sei) mesi.

Purtuttavia in presenza di “gravi motivi”, è possibile per il conduttore recedere dall’accordo in qualunque momento. Tale facoltà gli spetta anche se non è prevista o è esclusa nel contratto di locazione; ma va esercitata inviando al locatore, almeno sei mesi prima, un preavviso in cui si indicano (a pena di validità del recesso stesso) i gravi motivi invocati a giustificazione. 

In eventi gravi, imprevedibili e inevitabili, quali una pandemia, il conduttore potrà pertanto giustificare il proprio recesso adducendo quale “grave motivo” il carattere di straordinarietà oggettiva del fenomeno, tale da rendere notevolmente gravosa la prosecuzione del contratto: sempre che di ciò venga fornita rigorosa prova.

Se temi di non riuscire a eseguire correttamente la procedura, contattaci. Lo Studio potrà offrirti un servizio onesto e completo per tutti i passi necessari.

ANIMALI: DIRITTO DI CORRERE?

Gli animali da compagnia hanno un vero e proprio diritto di correre, passeggiare e giocare in un parco pubblico, purché naturalmente non siano in corso delle emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

In tal senso si è pronunciato in più occasioni il TAR, stabilendo l’illegittimità del divieto di accesso dei cani nei parchi pubblici, anche se accompagnati dai loro padroni e tenuti al guinzaglio.

Per tale motivo, una ordinanza comunale che vieti tout court nel modo più assoluto l’ingresso dei cani in un parco pubblico risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone.

Va da sé che i proprietari dei cani, per poter andare al parco con il proprio animale, devono tenerlo al guinzaglio e portare in tasca una museruola da usare in caso di necessità.

Sono invece corrette, e quindi ammesse, ordinanze comunali che vietino di far avvicinare i cani nelle aree attrezzate per bambini e prevedano multe per chi non raccoglie gli escrementi lasciati dal cane nei giardini pubblici.