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Suprema Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale - Sentenza 20 aprile 2011, n. 15657

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Sentenza 20 aprile 2011, n. 15657
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tesi, che sembra far leva su un conforme e, per quanto è dato conoscere, unico orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 6 3.3.2004 n. 18941 Soc. Ribera rv. 228833), muove dal presupposto che soltanto sugli enti dotati di personalità giuridica che siano strutturati in forma societaria o pluripersonale, possano farsi gravare gli articolati obblighi nascenti dal testo normativo in esame.
Si tratta di un argomento privo di pregio per un concorrente ordine di ragioni.
Ed invero, il motivo in esame è, in primo luogo, inaccoglibile sotto il profilo generale della inesatta ed incompleta determinazione della gamma dei soggetti destinatari delle prescrizioni normative che, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non vanno soltanto individuati attraverso la loro espressa previsione o la loro altrettanto espressa esclusione, ma ben possono identificarsi sulla base dell'appartenenza alla generale categoria degli enti forniti di personalità giuridica nonché di società e associazioni anche prive di personalità giuridica (art, 1 comma 2).








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Alle stregua di ciò - ed è questo il secondo profilo di inaccoglibilità - la ricorrente, fermo restando che nel caso di specie non ci si trova di fronte a società o associazioni, avrebbe dovuto fornire la prova - su di essa incombente - che la propria impresa individuale era priva di personalità giuridica, ossia della indefettibile qualità al cui effettivo possesso la norma subordina la propria efficacia.
Onere probatorio che, nel caso in esame, non è stato minimamente assolto, avendo anzi la ricorrente preso le mosse dall'assiomatico assunto della estraneità di tale categoria di soggetti giuridici al regime normativo di cui si tratta.
Ora, l'insanabile lacuna probatoria qui denunciata se, da un lato, rende evidente la carenza del presupposto argomentativo che, solo, avrebbe dovuto sorreggere il mezzo di censura, d'altro canto, per il suo carattere assorbente, esime questa Corte da una analisi più compiuta della portata soggettiva della norma in questione che non si rivela necessario ai fini della decisione. Purtuttavia alcune considerazioni di carattere generale possono sin d'ora essere aggiunte. Muovendo dalla premessa che l'attività riconducibile all'impresa (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), non può negarsi che l'impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. "ditta individuale"), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 del c.c.
Ancora, e più significativamente, l'interpretazione in senso formalistico dell'incipit del D. Lv.o 231/01 cosi come esposto dalla ricorrente (che, a proposito degli enti collettivi, ha evocato il termine di soggetti "metaindividuali") creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che. per svolgere l'attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate.
Peraltro è indubbio che la disciplina dettata dal D. L.vo 231/01 sia senz'altro applicabile alle società a responsabilità limitata c.c. "unipersonali", cosi come è notorio che molte imprese individuali spesso ricorrono ad una organizzazione interna complessa che prescinde dal sistematico intervento del titolare della impresa per la soluzione di determinate problematiche e che può spesso involgere la responsabilità di soggetti diversi dall'imprenditore ma che operano nell'interesse della stessa impresa individuale.
Ed allora una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame dovrebbe indurre a conferire al disposto di cui al comma 2 dell'art. 1 del D. L.vo in parola una portata più ampia, tanto più che, non cogliendosi nel testo alcun cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale ad esclusione, ma, semmai ad una implicita inclusione dell'area dei destinatari della norma. Una loro esclusione potrebbe infatti porsi in conflitto con norme costituzionali - oltre che sotto il riferito aspetto della disparità di trattamento -anche in termini di irragionevolezza del sistema.
Confermata, allora, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 24 comma 3 del richiamato D. Lg.vo 231/01, va affrontata l'ulteriore questione collegata alla logicità e completezza della motivazione in punto di consistenza indiziaria sia pure per i limitati ambiti di operatività che circoscrivono la competenza del giudice del riesame.
Va detto in proposito che il ragionamento seguito dal Tribunale per dare ingresso alle doglianze del P.M. concretizzatosi, per l'appunto, nella applicazione della misura cautelare sollecitata dal P.M. appellante, si basa, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, su prove certe che sono state individuate in modo congruo e logico: in particolare è stato dato esatto rilievo alla circostanza oggettiva (in quanto desunta da uno screening del sistema satellitare di controllo - GPS - installato sui mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti) della presenza di un mezzo della ditta *** in Caltanissetta nei giorni in cui secondo i formulari F1R il mezzo si sarebbe dovuto trovare in altra località: corretta quindi la deduzione che ne ha tratto il Tribunale di una verosimile falsità dei documenti di trasporto e di una altrettanto verosimile connivenza delle società titolari delle discariche autorizzate. Del tutto logica appare poi la considerazione del Tribunale circa la prosecuzione dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti in modo illecito in quanto difficilmente sostenibile la tesi di una riconversione lecita delle attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti in sili autorizzati anche in considerazione dei tempi tecnici necessari ad una ripresa lecita di tale attività. Se poi a tutto questo si aggiunge la circostanza - opportunamente evidenziata nell'ordinanza impugnata (v. pag. 4) - di una presenza costante della *** sulle aree interessate dallo smaltimento e del ruolo centrale assunto dalla stessa indagata concretizzatosi nell'impartire le necessarie istruzioni in merito alle modalità di scarico, scarico e sistemazione dei rifiuti (vds. pag. 4 della richiamata ordinanza), ben si comprende la conclusione del Tribunale in merito ad una gravità del compendio indiziario non solo riferito alla attività in sé di smaltimento dei rifiuti ma anche e soprattutto al reato associativo caratterizzato - tra gli altri - dall'elemento della stabilità temporale e della suddivisione di ruoli tra i sodali. Ed anzi il Tribunale, proprio al fine di far risaltare la particolare struttura dell'organizzazione delinquenziale ed il suo buon funzionamento, ha evidenziato come i rapporti di parentela o affinità tra i sodali (*** la cognata ***) ed i ruolo specifici ricoperti da tali soggetti all'interno delle varie società operanti nel settore agevolassero la funzionalità di un'associazione delinquenziale che, seppure con un organigramma modesto, era in grado di ben funzionare in quanto sostanzialmente impermeabile dall'esterno. La rilevata contraddittorietà logica in cui sarebbe incorso il Tribunale nel dare rilievo non univoco alla gravità indiziaria non sussiste, in quanto il Tribunale ha correttamente ricollegato le condotte in concreto svolte dopo l'apposizione del vincolo del sequestro all'area adoperata dalla ditta individuale dell'indagata per lo smaltimento dei rifiuti alle condotte pregresse che avevano portato al sequestro di quell'area, sostanzialmente omologandole in modo logico e coerente con i risultati delle ulteriori indagini. Lo sviluppo logico di una tale ragionamento conduce inevitabilmente a ritenere attuale e concreto anche il quadro cautelare, in quanto - in modo assolutamente esente da censure sul piano logico - proprio perché oggetto del sequestro è stata l'area e non i mezzi della ditta, era ragionevole desumere che l'attività illecita sarebbe potuta proseguire in modo illecito in siti diversi essendo comunque i mezzi dotati delle autorizzazioni al trasporto. L'assenza di riscontri in merito ai luoghi di effettivo sversamento dei rifiuti non toglie validità alla tesi di una prosecuzione dell'attività criminosa in altri luoghi per quella considerazione di fondo contenuta nell'ordinanza circa la scarsa verosimiglianza di una riconversione dell'attività in modo lecito dopo una attività illecita ripetuta nel tempo che aveva portato al sequestro dell'area. In questo senso appare corretta la conclusione del Tribunale circa la non decisività della documentazione prodotta dalla difesa per dimostrare la liceità dell'attività successiva al sequestro dell'area, in quanto tali documenti dimostrano soltanto che la ditta dell'indagata (e quelle parallele) aveva provveduto alla doverosa rimozione dei rifiuti pericolosi rinvenuti nell'area sequestrata: tanto più ciò in relazione a quella ritenuta falsità dei documenti di trasporto di cui si è dianzi parlato a proposito della *** s.r.1.
Erra quindi la ricorrente nel considerare contraddittorio il ragionamento del Tribunale in quanto il compendio indiziario si sarebbe potuto qualificare di incerta lettura se isolatamente considerato, laddove era invece necessario effettuare una comparazione tra condotte pregresse e condotte successive al sequestro, ritenute sovrapponibili sia per le analoghe modalità di svolgimento dell'attività sia per il ricorso alla stessa società di gestione della discarica (la *** s.r.l.).
La concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie è quindi facilmente ricavabile da quelle specifiche modalità della condotta che valgono sia per la consistenza del quadro indiziario in termini di gravità, sia per la consistenza delle esigenze cautelari da salvaguardare con quegli accorgimenti (divieto di svolgimento dell'attività di impresa) ritenuti molto più idonei della custodia cautelare richiesta dal P.M. a scongiurare il pericolo di recidivanza.
Ma anche il diverso profilo di violazione di legge denunciata dal ricorrente legata al carattere devolutivo dell'appello non appare fondato.
Se è vero, inafatti, che il P.M. appellante nel proporre gravame contro il diniego del GIP si è limitato ad avanzare una richiesta di applicazione tout court della misura senza indicarne la durata, non può per ciò solo considerarsi extra ordinem il provvedimento emesso dal Tribunale con riguarda la fissazione di un termine di durata, rientrando comunque nei poteri del Tribunale e sulla base delle circostanze emergenti dagli atti, l'indicazione in via autonoma della durata della misura, con il solo obbligo del rispetto dei limiti (minimi e massimi) indicati nel comma 2 dell'art. 13 (limiti nella specie rispettati).
Né tale provvedimento appare privo di motivazione come sostenuto dalla difesa della impresa ricorrente, in quanto il criterio che ha ispirato il Tribunale nella scelta del termine va necessariamente collegato a quell'esame delle esigenze cautelari che sono state considerate particolarmente intense sotto il profilo del pericolo di recidiva.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi deciso in Roma il 15 dicembre 2010.

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