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Suprema Corte di Cassazione - Sezione Terza - Sentenza 06 aprile 2011 n. 7844

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 06 aprile 2011, n. 7844
Motivi della decisione



Con il 1^ motivo il P. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c., artt. 2, 3, 4 e 32 Cost., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè vizio ai motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 2^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c., artt. 2, 3 e 32 Cost., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 3^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 287 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.



I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili, in applicazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.
L'art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l'illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).



Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice li ha decisi, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso avrebbe dovuto essere viceversa risolto.







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Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia - tale non essendo la richiesta di declaratoria di un'astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108), e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.Cass., 17/7/2007, n. 15949).
Il quesito di diritto di cui all'art. 366 bis c.p.c., deve comprendere l'indicazione sia della regala iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di uria sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).



Orbene, nel non osservare i requisiti richiesti dallo schema delineato in giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 35), i quesiti recati dal ricorso risultano formulati in termini difformi dal suindicato schema, non recando la riassuntiva indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, nonchè delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, palesandosi invero astratti e generici, sostanziandosi nella richiesta di generici principi di diritto e a tale stregua privi di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività tali da consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433;Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr.Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 23/9/2007, n. 20360), nonchè di circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064).


L'inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell'impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008, n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., Cass. f Sez. Un., 10/9/2 009, n. 19444).



La norma di cui all'art. 366 bis c.p.c. è d'altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma in questione (v.Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).
Tanto più che nel caso i motivi risultano formulati in violazione del principio di autosufficienza, atteso che la ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso es., al "reddito accertato nell'anno 1997 per la categoria dei dentisti dal ministero delle finanze ... (doc. 2 - fascicolo C.A. - Il sole 24 ore del 16.2.199)"; al verbale dell'udienza del 18/5/1995 del giudizio di primo grado - che non si indica nemmeno se e dove risulti nel presente giudizio prodotto; al "pagamento di L. 70.000.000 all'udienza del 26.9.1996 con assegno depositato in quella sede (ved. Udienza"; a "n. 2 assegni in data 14.11.96, di cui uno di L. 100.000.000 e l'altro di L. 75.000.000 intestati a P.S. (ved. indice doc. n. 3 fascicolo P. C.A.).



Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).



Al riguardo, si è precisato che l'art. 366 bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell'assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione "specificamente destinata" (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).
Orbene, nel caso il motivo non reca la "chiara indicazione" - nei termini più sopra indicati - delle relative "ragioni", inammissibilmente rimettendosene l'individuazione all'attività esegetica di questa Corte, con interpretazione che si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), a fortiori non consentita in presenza di formulazione come detto nella specie altresì carente di autosufficienza.



I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l'impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigere del medesimo.



Con il 4^ motivo di ricorso (ed unico motivo di suo interesse) la ricorrente G. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, 2056, 1226 e 147 c.c., artt. 2, 29 e 30 Cost., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che, in contrasto con le emergenze (documentali e testimoniali) probatorie, i giudici di merito le abbiano negato il risarcimento del subito danno morale riflesso in ragione della ravvisata mancanza di prova al riguardo, laddove nel caso "la prova del nesso causale era data dalla convivenza fra figlio, in giovane età, e madre nonchè dalla relazione notevolmente affettiva di questa che, onde stare vicino alla persona cui era legata da grande affetto familiare, preferì abbandonare il posto di lavoro per prestare assistenza continua e stare vicino a chi soffriva, trascurando ogni altra cosa".



Il motivo è inammissibile nella parte relativa alla denunzia di vizio di motivazione, non recando la "chiara indicazione" - nei termini più sopra indicati- delle relative "ragioni", inammissibilmente rimettendosene l'individuazione all'attività esegetica di questa Corte.
E' invece fondato e va accolto, nei termini di seguito indicati, relativamente alla denunzia di violazione di norme di diritto.


Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare nel 2008, il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (così Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26974; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26975), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c..



A tale stregua, (pure)
il danno non patrimoniale va dunque sempre allegato e provato, in quanto, come osservato anche in dottrina, l'onere della prova non dipende invero dalla relativa qualificazione in termini di "danno-conseguenza", tutti i danni extracontrattuali dovendo essere provati da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale, nei suoi vari aspetti, e la prova può essere data con ogni mezzo (v., in particolare, successivamente alle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, Cass., 5/10/2009, n. 21223; Cass., 22/7/2009, n. 17101; Cass., 1/7/2009, n. 15405).
Trattandosi di pregiudizio (non biologico) a bene immateriale, particolare rilievo assume invero la prova presuntiva (v. Cass., Sez. Un., 15/1/2009, n. 794; Cass., 19/12/2008, n. 29832).
Il giudice, si è in argomento precisato, attraverso il ricorso alle presunzioni (nonchè l'esplicazione, se del caso, dei poteri istruttori attribuitigli dall'art. 421 c.p.c.) può sopperire alla carenza di prova, ma non anche al mancato esercizio dell'onere di allegazione,, concernente sia l'oggetto della domanda che le circostanze in fatto su cui la stessa si fonda (cfr. Cass., Sez. Un., 6 marzo 2009, n. 6454).
La prova del danno non patrimoniale da uccisione o da lesione (v. oltre) dello stretto congiunto può essere dunque data anche a mezzo di presunzioni (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828; Cass., 19/08/2003, n. 12124; Cass., 15/07/2005, n. 15022;Cass., 12/6/2006, n. 13546), che in argomento assumono anzi "precipuo rilievo" (v. Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572).
Le presunzioni valgono invero a sostanzialmente facilitare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria (v.
Come anche in dottrina posto in rilievo, la presunzione semplice o hominis si caratterizza perchè il fatto che la fonda va provato in giudizio, mentre nella presunzione legale è stabilito dalla legge che, attraverso lo schema logico della presunzione, non vuole imporre conclusioni indefettibili, ma introduce uno strumento di accertamento dei fatti di causa che può anche presentare qualche margine di opinabilità nell'operata riconduzione, in base a regole (elastiche) di esperienza, del fatto ignoto da quello noto; mentre, quando queste regole si irrigidiscono, assumendo consistenza di normazione positiva, si ha un fenomeno qualitativamente diverso e dalla praesumptio hominis si trapassa nel campo della presunzione legale (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546. E già Cass., 16 marzo 1979, n. 1564;Cass., 7 luglio 1976, n. 2525).



Una volta che la presunzione semplice si sia tuttavia formata, e sia stata rilevata (cioè, una volta che del fatto sul quale si fonda sia stata data o risulti la prova), essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale iuris tantum, in quanto l'una e l'altra trasferiscono a colui contro il quale esse depongono l'onere della prova contraria (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., 27/11/1999, n. 13291. Diversamente v. peraltro Cass., 16/3/1979, n. 1564).
A tale stregua, la presunzione solleva la parte che ex art. 2697 c.c., sarebbe onerata di provare il fatto previsto, che, come posto in rilievo in dottrina, deve considerarsi provato ove provato il "fatto base" (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).
Quando ammessa, la presunzione, in assenza di prova contraria, impone al giudice di ritenere provato il fatto previsto senza consentirgli la valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).



Anche nella giurisprudenza di legittimità si è con riferimento alla prova per presunzioni semplici sottolineato che, nel dedurre dal fatto noto quello ignoto il giudice di merito incontra il solo limite del principio di probabilità (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).
Non occorre cioè che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire la esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva (in tal senso v. peraltro Cass., 6/8/1999, n. 8489; Cass., 23/7/1999, n. 7954; Cass., 28/11/1998, n. 12088), ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza (v. Cass., 23/3/2005, n. 6220; Cass., 16/7/2004, n. 13169; Cass., 13/11/1996, n. 9961; Cass., 18/9/1991, n. 9717; Cass., 20/12/1982, n. 7026), basate sull'id quod plerumque accidit (v. Cass., 30/11/2005, n. 6081; Cass., 6/6/1997, n. 5082).



In presenza di tale allegazione il giudice deve quindi ritenere, sulla base della presunzione fondata essenzialmente sulla base della tipicità di determinati fatti in base alla regola di esperienza di tipo statistico, provati gli effetti che da tale fatto normalmente derivano, avendo riguardo ad una "apparenza" basata sul tipico decorso degli avvenimenti.
Incombe alla parte a cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria idonea a vincerla, con valutazione al riguardo spettante al giudice di merito (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).
Costituendo un mezzo di prova di rango non inferiore agli altri, in quanto di grado non subordinato nella gerarchia dei mezzi di prova e dunque non "più debole" della prova diretta o rappresentativa, ben possono le presunzioni assurgere anche ad unica fonte di convincimento del giudice (v. Cass., Sez., Un., 11/11/2008, n. 26972;Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572, Cass., 12/6/2006, n. 13546, Cass., 6/7/2002, n. 9834), costituendo una "prova completa" (v.Cass., 12/6/2006, n. 13546. E già Cass., 22 luglio 1968, n. 2643).



Orbene, ove il danneggiato abbia come nella specie allegato sia il fatto base della normale e pacifica convivenza del proprio nucleo familiare sia che le gravi lesioni subite dal proprio congiunto all'esito del fatto/evento lesivo hanno comportato una sofferenza inferiore tale da determinare un'alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, inducendolo a scelte di vita diverse, incombe al danneggiente dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello "sconvolgimento esistenziale" riverberante anche in obiettivi e radicali scelte di vita diverse, che dalla perdita o anche solo dalla "lesione" (cfr. Cass., 3/4/2008, n. 8546; Cass., 14/6/2006, n. 13754; Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., Sez. Un., l/7/2002, n. 9556) del rapporto parentale secondo l'id quod plerumque accidit per lo stretto congiunto normalmente discendono (v. Cass., Sez, Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez, Un., 24/3/2006, n. 6572).
Il principio integrante del risarcimento del danno impone che nessuno degli aspetti di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale, la cui sussistenza risulti nel caso concreto accertata, rimanga priva di ristoro.
Essi debbono essere invero presi tutti in considerazione a fini della determinazione dell'ammontare complessivo del risarcimento conseguentemente dovuto dal danneggiante/debitore.



Le Sezioni Unite del 2008 hanno in proposito significativamente affermato che: a) in presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (rectius, nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile, ove costituisca conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le Convenzioni internazionali (come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo), e cioè purchè sussista il requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 c.c., la tutela penale costituendo sicuro indice di rilevanza dell'interesse leso; b) in assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purchè conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona. Fattispecie quest'ultima considerata integrata ad esempio in caso di sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), in quanto il "pregiudizio di tipo esistenziale" consegue alla lesione dei "diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)" (così Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
In tali ipotesi, vengono in considerazione pregiudizi che, attenendo all'esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una "autonoma categoria di danno" (v., Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972). Così come altri pregiudizi di tipo esistenziale, attinenti alla sfera relazionale della persona ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti nell'ambito del danno biologico (comprensivo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, sia del c.d. "danno estetico" che del c.d. danno alla vita di relazione"), sono risarcibili, si è ulteriormente sottolineato dalla Sezioni Unite, ove conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità psicofisica.



In base al principio in base al quale il danneggiante e il debitore sono tenuti al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l'inadempimento ad essi causalmente ascrivibile, si è per altro verso da questa Corte ravvisata l'esigenza di evitarsi duplicazioni risarcitorie.
Al riguardo, va precisato, non si hanno invero duplicazioni risarcitorie in presenza della liquidazione dei diversi aspetti negativi ravvisati causalmente derivare dal fatto illecito o dall'inadempimento ed incidenti sulla persona del danneggiato/creditore.
Duplicazioni risarcitorie vengono invece a sussistere laddove lo stesso aspetto (o voce) venga computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni.
E' invero compite del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo alla loro integrale riparazione (in tali termini v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).



A tale stregua, i patemi d'animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno biologico, avente tendenzialmente portata "onnicomprensiva" (v.
In tal senso è da intendersi invero la statuizione secondo cui il ristoro della sofferenza morale non può risarcirsi più volte, allorquando essa non rimanga allo stadio interiore o intimo ma si obiettivizzi, degenerando in danno biologico o, come nella specie, in pregiudizio prospettante profili di tipo esistenziale.



In presenza di una liquidazione del danno morale che sia, cioè, stata espressamente estesa anche ai profili relazionali, nei termini propri del danno c.d. esistenziale (che nell'impugnata sentenza risulta essere stato correttamente delineato nel senso di "pregiudizio del fare aredittuale del soggetto, determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare"), è allora senz'altro da escludersi la possibilità che, in aggiunta a quanto a titolo di danno morale già determinato, venga attribuito un ulteriore ammontare al (diverso) titolo di danno esistenziale (cfr.Cass., 15 aprile 2010, n. 9040). Così come deve del pari dirsi nell'ipotesi, invero non ricorrente nella specie, di liquidazione del danno biologico effettuata avendosi riguardo anche a siffatta negativa incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato.
Laddove tali aspetti relazionali (del tutto ovvero secondo i profili peculiarmente connotanti il c.d. danno esistenziale) non siano stati invece presi in considerazione, dal relativo ristoro non può invero prescindersi (cfr. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, e, da ultimo. Cass., 17/9/2010, n. 19816).



Orbene, nel caso è rimasto accertato che all'esito del sinistro stradale, in cui è stato coinvolto, il P. ha riportato gravi lesioni personali".
La sig. G., madre del P., ha domandato il ristoro (anche) del lamentato danno non patrimoniale iure proprio conseguentemente sofferto, in particolare deducendo e allegando che la propria sofferenza interiore per le gravi lesioni subite all'esito del sinistro stradale dal figlio convivente l'ha indotta ad abbandonare il lavoro al fine di dedicarsi esclusivamente alla cura del medesimo, bisognevole di assistenza in ragione della gravità delle lesioni psicofisiche riportate in conseguenza del sinistro.
Al riguardo, va osservato, il fatto presenta oggettivamente gli estremi del reato (cfr. Cass., 17/9/2010, n. 19816), e, come le Sezioni Unite del 2008 hanno avuto modo di affermare, nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configura (anche solo astrattamente: v. già Cass., Sez. Un., 6/12/1982, n. 6651) come reato, il danno non patrimoniale sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (nel case di illecito plurioffensivo: v. Cass. n. 4186 del 1998; Cass., Sez. Un., n. 9556 del 2002) è risarcibile nella più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, giacchè in tal caso, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile (così Cass., 11/11/2008, n. 26972).



Va per altro verso ribadito che il danno non patrimoniale iure proprio del congiunto (che la ricorrente indica come "danno morale riflesso" e "danno esistenziale") , è ristorabile non solo in caso di perdita ma anche di mera lesione del rapporto parentale (cfr., con riferimento al danno morale in favore dei prossimi congiunti della vittima di lesioni colpose, v. Cass., 3/4/2008, n. 8546; Cass., 14/6/2006, n. 13754; Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., Sez. Un., l/7/2002, n. 9556; Cass., 1/12/1999, n. 13358. E già Cass., 2/4/1998, n. 4186).
Emerge allora evidente come nell'affermare che "non può trovare accoglimento ... la riconoscibilità del danno morale riflesso ai prossimi congiunti della vittima del reato di lesioni colpose", in quanto non "supportato nel caso concreto da alcun elemento di prova relativo alla specifica vicenda personale della G.", laddove "il problema relativo all'esigenza di evitare un allargamento a dismisura dei risarcimenti del danno morale deve essere risolto non solo sulla base di una rigorosa prova dell'esistenza di questo danno, evitando di rifugiarsi nel notorio, ma anche alla stregua di un corretto accertamento del nesso di causalità, da intendersi come causalità adeguata (o regolarità causale)"; e che "analoghe considerazioni impongono il rigetto anche della domanda relativa al danno esistenziale, in mancanza di qualsiasi elemento specificamente riferito al caso concreto atto a provare una significativa alterazione del modo di rapportarsi con gli altri della madre del P. nell'ambito della comune, vita di relazione", nel negare conseguentemente il risarcimento del danno (anche di) quello morale ed esistenziale sulla base della ritenuta mancanza di qualsiasi elemento specificamente idoneo a provare tali danni, pur avendo dato in motivazione atto dell'incontestato rapporto di parentela e di convivenza del P. con la madre G., e a fortiori avendo affermato (nel viceversa accordare a quest'ultima, in riforma della sentenza di primo grado sul punto, il danno patrimoniale) essere rimasto provato in causa che la medesima sì era indotta ad interrompere, dando le dimissioni, il rapporto di lavoro in essere alle dipendenze della società Neptunia Hotels s.r.l., che gestiva l'albergo "Scacciapensieri" di (OMISSIS), in ragione della "oggettiva rilevanza delle lesioni riportate dal figlio" e al fine "di prestargli assistenza" la corte di merito abbia nell'impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.



Anzichè rigettare la domanda, argomentando dalla ritenuta carenza di prova in proposito, la corte di merito avrebbe dovuto invero ritenere, in assenza di prova contraria, presuntivamente provato il domandato danno non patrimoniale in questione. A fortiori in considerazione della circostanza che l'odierna ricorrente G. ha non solo allegato ma, giusta quanto emerge dalla motivazione dell'impugnata sentenza, dato in realtà addirittura prova diretta dell'essere la propria sofferenza inferiore (o patema d'animo) nel caso degenerata in termini obiettivamente riscontrabili, e in particolare nella scelta, deponente per un radicale cambiamento di vita, di abbandonare il lavoro per potersi dedicare all'esclusiva cura e assistenza del figlio che ne abbisognava in ragione delle gravi lesioni riportate all'esito del sinistro stradale in argomento.
Dell'impugnata sentenza s'impone pertanto in parte qua la cassazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei seguenti principi di diritto: "Al prossimo congiunto di persona che abbia subito lesioni a causa di fatto illecito costituente reato spetta il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza di tale evento, dovendo ai fini della liquidazione del relativo ristoro tenersi in considerazione la sofferenza (o patema d'animo) anche sotto il profilo della sua degenerazione in obiettivi profili relazionali.

La prova di tale danno può essere data anche con presunzioni.
Ne consegue che in presenza dell'allegazione del fatto-base delle gravi lesioni subite dal figlio convivente all'esito di sinistro stradale, il giudice deve ritenere in particolare provata la sofferenza inferiore (o patema d'animo) e lo sconvolgimento dell'esistenza che (anche) per la madre ne derivano, dovendo nella liquidazione del relativo ristoro tenere conto di entrambi i suddetti profili, ivi ricompresa la degenerazione della sofferenza inferiore nella scelta di abbandonare il lavoro al fine di dedicarsi esclusivamente alla cura del figlio, bisognevole di assistenza in ragione della gravità delle riportate lesioni psicofisiche.
Incombe alla parte a cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria idonea a vincerla, con valutazione al riguardo spettante al giudice di merito".
Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.



P.Q.M.


La Corte accoglie il 4^ motivo di ricorso. Dichiara inammissibili gli altri. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011

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