Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.

LAVORO - E' NECESSARIO IL TESTO UNICO DELL'APPRENDISTATO?

Il contratto di apprendistato, ovvero il un contratto a contenuto formativo con cui il datore di lavoro oltre a versare una retribuzione per l’attività svolta garantisce all’apprendista una formazione professionale, sarà a breve oggetto di modifiche.


Infatti, il 5 maggio 2011 il Ministero del Welfare ha presentato il nuovo Testo Unico dell'apprendistato che sarà approvato definitivamente solo dopo il confronto con le parti sociali previsto per la fine di luglio.







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Tra le novità più importanti devono essere annoverate sia la qualifica del contratto di apprendistato come un contratto a tempo indeterminato la cui scadenza non determinerà in automatico la fine del rapporto, essendo necessario che il datore di lavoro che intenda recedere predisponga una apposita domanda di disdetta, sia la necessità che lo stesso abbia forma scritta.


Resta inoltre confermata la suddivisione del rapporto nelle tre tipologie conosciute di apprendistato professionalizzante, di alta formazione e per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione.


Discutibile pare la permanenza della possibilità di sotto-inquadramento, ovvero la possibilità che l’apprendista svolta mansioni appartenenti ad una qualifica di due livelli superiore a quella indicata nel contratto.

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