La revisione della patente è un rimedio previsto dal legislatore al fine di impedire, in via cautelare, qualsiasi comportamento irregolare del conducente che dia adito a dubbi sulla sua idoneità psicofisica e tecnica alla guida del veicolo. L’esame consiste in una prova di teoria ed in una prova di guida che hanno luogo in un’unica giornata presso la sede dell’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile.
Il provvedimento con cui si dispone la revisione della patente, pertanto, consiste in un provvedimento di tipo discrezionale, adottato per mere ragioni di sicurezza nella circolazione stradale e, come tale, avente funzione cautelativa e non sanzionatoria, che deve essere preceduto dall’avviso dell’inizio del procedimento.
Ovviamente la decisione di sottoporre a revisione la patente di guida deve essere motivata e deve indicare anche i profili di responsabilità nel comportamento dell’interessato che hanno determinato la necessità di procedere alla verifica della sua idoneità tecnica. Tuttavia, costante è la giurisprudenza che indica, stante la natura cautelare del procedimento di revisione della patente, sufficiente a legittimare l’adozione del provvedimento ex art. 128 c.d.s. il mero dato obiettivo costituito dall’accertamento a mezzo etilometro di un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.
Peraltro, non avendo natura di sanzione amministrativa, non è ammessa opposizione ai sensi di cui agli artt. 22-23 L. 689/1981 avverso il suddetto provvedimento.
Fonte: art. 128 c.d.s.
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