Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità.
RISORSE DI DIRITTO SCELTE, SPIEGATE ED ACCESSIBILI A BENEFICIO DEL CLIENTE: SOLUZIONI CONCRETE ADATTE ALLE ESIGENZE DI TUTTI.
Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte.
L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.
Art. 1448 c.c. - Azione generale di rescissione per lesione
Se vi è sproporzione tra la prestazione (art.166) di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.
L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.
La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.
Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori (1934, 1970).
Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione (761 e seguenti).
L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.
Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori (1934, 1970).
Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione (761 e seguenti).
Art. 1447 c.c. - Contratto concluso in istato di pericolo
Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (2045),
può essere rescisso sulla domanda (2652) della parte che si è obbligata.ù
Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata.
Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata.
QUANDO E' POSSIBILE RESCINDERE UN CONTRATTO?
La rescissione è un istituto idoneo a tutelare gli interessi che possono venire lesi dal negozio giuridico, ed ha come fondamento un sostanziale criterio di equità o giustizia. Il suo scopo infatti è quello di tutelare l’equilibrio oggettivo del contratto sotto il profilo dell’equità piuttosto che l’effettiva volontà di vincolarsi.
Infatti i casi generali di rescissione sono due:
2. L’art. 1448 c.c. che contempla l’ipotesi secondo la quale una persona, che si trova in stato di bisogno, accetta di concludere un negozio nel quale il valore della sua prestazione supera il doppio del valore della controprestazione (per i contratti di divisione deve eccedere il quarto). Sono pertanto necessari tre presupposti: la lesione obiettiva di oltre il 50 (cinquanta) per cento, l’abuso (ovvero la consapevolezza di approfittare della situazione della controparte, al punto da aver costituito la spinta psicologica a contrarre), e lo stato di bisogno (ovvero di difficoltà economica anche temporanea). In particolare per quanto concerne lo stato di bisogno, questo può consistere anche in una difficoltà di liquidità, ovvero in una condizione ambientale riferita ad un familiare o ad altre persone con cui vi è uno stretto legame. I tre requisiti sono pacificamente intesi come tutti necessari e senza alcun rapporto di subordinazione. Sicché il negativo accertamento di uno di essi renderà superfluo l’accertamento degli altri dovendo sussistere tutti e tre gli elementi.
Esulano dall’ambito applicativo della fattispecie i contratti aleatori laddove quindi lo squilibrio sia conseguenza dell’alea del contratto.
Il negozio rescindibile non può essere convalidato da un successivo atto di volontà del soggetto che lasci perdurare lo stato di squilibrio dei valori. Solo una modifica sostanziale che ristabilisca la giustizia può sanare l’iniquo negozio.
Per evitare la rescissione per lesione può essere offerta una prestazione ulteriore che porti il contenuto del negozio al giusto valore.
L’azione si prescrive in un anno. Passato questo termine la rescissione non è più ammessa neppure in via eccezionale.
Fonte: art. 1447 c.c.
Fonte: art. 1448 c.c.
Fonte: art. 1450 c.c.
REVISIONE DELLA PATENTE: IN COSA CONSISTE E A COSA SERVE?
La revisione della patente è un rimedio previsto dal legislatore al fine di impedire, in via cautelare, qualsiasi comportamento irregolare del conducente che dia adito a dubbi sulla sua idoneità psicofisica e tecnica alla guida del veicolo. L’esame consiste in una prova di teoria ed in una prova di guida che hanno luogo in un’unica giornata presso la sede dell’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile.
Il provvedimento con cui si dispone la revisione della patente, pertanto, consiste in un provvedimento di tipo discrezionale, adottato per mere ragioni di sicurezza nella circolazione stradale e, come tale, avente funzione cautelativa e non sanzionatoria, che deve essere preceduto dall’avviso dell’inizio del procedimento.
Ovviamente la decisione di sottoporre a revisione la patente di guida deve essere motivata e deve indicare anche i profili di responsabilità nel comportamento dell’interessato che hanno determinato la necessità di procedere alla verifica della sua idoneità tecnica. Tuttavia, costante è la giurisprudenza che indica, stante la natura cautelare del procedimento di revisione della patente, sufficiente a legittimare l’adozione del provvedimento ex art. 128 c.d.s. il mero dato obiettivo costituito dall’accertamento a mezzo etilometro di un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.
Peraltro, non avendo natura di sanzione amministrativa, non è ammessa opposizione ai sensi di cui agli artt. 22-23 L. 689/1981 avverso il suddetto provvedimento.
Fonte: art. 128 c.d.s.
Categoria:
Diritto della Circolazione Stradale
Iscriviti a:
Post (Atom)



