La modifica delle condizioni di separazione è possibile in ogni tempo, purché intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto che la giustifichino.
Ciò è dovuto alla circostanza che i provvedimenti adottati dal Giudice in sede di separazione (consensuale o giudiziale) non hanno carattere decisorio e sono per loro natura sempre modificabili.
Le statuizioni modificabili possono essere relative all'assegno di mantenimento, ma anche alla prole ed alla casa familiare.
La modificazione del provvedimento adottato dal Giudice avviene con l'introduzione di un ricorso ai sensi di cui all'art. 710 c.p.c. ed il provvedimento adottato sarà un decreto avente la natura di sentenza che dovrà essere debitamente motivato dal Giudice e che può essere impugnato nelle forme e nei tempi previsti.
La modifica delle condizioni di separazione può essere chiesta sia nel caso di separazione giudiziale che consensuale.
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