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PATENTE: COME NON FARSI DECURTARE I PUNTI?


La Corte Costituzionale, con sentenza n. 27/2005 ha precisato che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sola sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma 8, del codice della strada, ma non la decurtazione dei punti.








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Pertanto l’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all’Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione alle regole della circolazione stradale, è costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di ragionevolezza.

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