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Art. 594 c.p.


Art. 594 c.p.
INGIURIA


"Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.












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La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa fino a 1032 euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. 

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone."

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