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IN CASO DI MATRIMONIO DA QUANDO DECORRE IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO?

La legge n. 7 del 9 gennaio 1963 sancisce il divieto per il datore di lavoro di licenziare la lavoratrice per causa di matrimonio durante il periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni e fino ad un anno dopo il matrimonio stesso.








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In particolare in tale arco temporale vige la presunzione specifica di licenziamento a causa di matrimonio e la lavoratrice non è tenuta a  provare alcunché per dimostrare le motivazioni che hanno determinato la cessazione del rapporto lavorativo. Diversamente, al di fuori di questo periodo di presunzione vige il dovere in capo alla lavoratrice di provare che il suo licenziamento è stato effettuato per causa di matrimonio.
Un particolarità: il divieto non vale per le lavoratrici che prestano servizio in ambito  familiare o domestico.

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