Pages

Art. 1448 c.c. - Azione generale di rescissione per lesione

Se vi è sproporzione tra la prestazione (art.166) di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.


L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.










Ti interessa questo articolo? Iscriviti, è la cosa giusta da fare.


 













La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.


Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori (1934, 1970).


Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione (761 e seguenti).

Nessun commento:

Posta un commento