Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: QUALI SONO LE SANZIONI PENALI?

Guidare sotto l'effetto di sostanze alcoliche comporta conseguenze penali gravi.


Ed infatti:


1. in caso di tasso alcolemico compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l è possibile oblazionare il reato prima dell’inizio del procedimento. In questo modo si estingue il reato e non ne resta traccia sul casellario giudiziario.








Ti interessa questo articolo? Iscriviti, è la cosa giusta da fare.


 
















2. se il tasso è superiore a 0,8 g/l la sanzione penale arriva tramite un decreto penale di condanna che converte l’arresto in pena pecuniaria. In pratica, si dovranno pagare diverse migliaia di euro (il decreto penale infatti consente di convertire la pena detentiva in pena pecuniaria con 250 euro per ogni giorno di carcere a cui si è condannati), a cui si aggiungono le sanzioni amministrative della sospensione della patente e della confisca del veicolo (ove prevista).


Contro il decreto penale di condanna è possibile fare ricorso entro 15 giorni dalla notifica. Ovvero è possibile patteggiare la pena. Oppure andare a processo, strada da percorrere solo se si ritiene di avere elementi sufficienti per ottenere l’assoluzione.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: COSA FARE IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE?

La sospensione non è altro che una sanzione accessoria prevista per chi guida con patente scaduta, ovvero in stato di ebbrezza.

Il provvedimento con il quale viene confermata al sospensione della patente viene emesso dal prefetto a seguito della ricezione del verbale redatto dall’autorità di pubblica sicurezza che ha accertato il reato: in pratica la patente viene ritirata al momento del controllo dall'autorità accertante, anche se la sanzione della sospensione verrà comminata dal prefetto solo in un momento successivo, ovvero all'emissione del provvedimento di condanna.









Ti interessa questo articolo? Iscriviti, è la cosa giusta da fare.


 
















In particolare, in caso di guida in stato di ebbrezza, il prefetto disporrà anche l’obbligo di visita medica con accertamenti da effettuarsi entro 60 giorni, e ciò al fine di far valutare da una Commissione Medica Locale che il conducente non sia etilista cronico o faccia abitualmente abuso di alcool.


Contro il decreto di sospensione provvisoria della patente è possibile presentare ricorso entro i 30 giorni dalla data della notifica innanzi al Giudice di Pace compentente per territorio.
In tal modo, se si hanno giustificati motivi, è possibile ottenere una sospensione del decreto prefettizio "di sospensione" della patente.


Fonti: art. 123 c.d.s.

Art. 213 codice della strada - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa

Art. 213.
Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa



1. Nell'ipotesi in cui il presente Codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.









Ti interessa questo articolo? Iscriviti, è la cosa giusta da fare.


 

















2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.


2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall’interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto
definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis.
Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l’eventuale denuncia di quest’ultimo all’autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.


2-ter. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.725 a euro 6.903, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l’organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l’affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.


2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l’organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell’articolo 196 o dell’autore della violazione, determinerà l’immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L’avviso è notificato dall’organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbal
e di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell’articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l’organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato.
L’individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell’articolo 214-bis. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all’avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall’avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell’atto nell’albo del comune dov’è situata la depositeria.


2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater, si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.


2-sexies. É sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.


3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell’articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell’accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall’alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell’opposizione e dell’esito del relativo giudizio.


4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886 a euro 7.546. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.


5. Abrogato


6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.


7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: IN COSA CONSISTE LA CONFISCA DEL VEICOLO?

Le pene per chi guida in stato di ebbrezza sono sempre più aspre.


La nuova legge infatti segue il recente orientamento della Corte di Cassazione che vuole punire sempre più coloro che si mettono alla guida di un veicolo dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, rischiando la propria vita e quella degli altri.








Ti interessa questo articolo? Iscriviti, è la cosa giusta da fare.


 
















Ed infatti in alcune ipotesi, oltre al reato penale di guida in stato di ebbrezza, scatta anche la sanzione accessoria della confisca del veicolo:


1. la confisca è prevista anzitutto in caso di rifiuto a sottoporsi all’alcol test;


2. per chi si sottopone al test, la confisca dell’auto viene applicata solo se si è positivi oltre 1,5 g/l.


3. per chi è alla guida di un veicolo non di sua proprietà la confisca non c’è se il proprietario dell’auto risulta estraneo al reato (ciò significa che non deve, quantomeno essere seduto a fianco del guidatore).


In tale ultima ipotesi tuttavia poichè non è possibile procedere alla confisca del mezzo, è previsto il raddoppio della durata della sospensione della patente, da un minimo di 2 anni fino a un massimo di 4 anni.


Va precisato che la confisca in realtà arriva solo con la condanna. Al momento del controllo pertanto se il tasso alcolemico del guidatore risulta essere superiore a 1,5 g/l, è previsto il sequestro preventivo del veicolo ai fini della successiva confisca.


La confisca inoltre viene disposta anche nel caso in cui la macchina sia in comproprietà: il veicolo pertanto verrà venduto all’asta, e l’unico modo per riaverla sarà ricomprarsela.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: E' POSSIBILE RIFIUTARSI DI EFFETTUARE L'ALCOOL TEST?

Fino a poco tempo fa si sussurrava che rifiutarsi di fare l'alcool test convenisse, e che in tal modo si sarebbero evitate le conseguenze di un procedimento penale per guida in stato di ebbrezza.

Fate attenzione!!









Ti interessa questo articolo? Iscriviti, è la cosa giusta da fare.


 
















Rifiutarsi di effettuare l'alcool test infatti equivale a commettere un illecito penale con arresto da tre mesi a un anno: pena e ammenda previste per il tasso alcolemico più elevato, oltre alla sospensione della patente da sei mesi a due anni e alla confisca del veicolo!!


In pratica, non sottoponendosi
all’etilometro si rischia un processo penale per un doppio reato:


1.
la guida in stato d’ebbrezza “sintomatica” (visto che la prova del palloncino non c’è)


2. il reato previsto per aver rifiutato di fare il test.



L'unico motivo per cui è
possibile rifiutarsi di fare il test è dato dal giustificato motivo, ovvero ad esempio dall'impossibilità fisica in seguito a un incidente.


Tuttavia, in caso di incidente stradale le pene
raddoppiano ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni; mentre per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche l’accertamento è fatto dalle strutture mediche su richiesta della polizia.

Art 186 codice della strada - Guida sotto l'influenza dell'alcool

Art. 186
Guida sotto l'influenza dell'alcool



1. É vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.


2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:









Ti interessa questo articolo? Iscriviti, è la cosa giusta da fare.


 

















a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;


b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;


c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.


2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.


2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.


2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.


2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.


2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.


2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.


2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.


3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.


4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento


5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.


6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.


7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c).
La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.


8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis (2c), il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.


9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.


9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per
non più di una volta.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: COSA SIGNIFICA E QUALI SONO LE CONSEGUENZE?

Guidare sotto l’effetto di sostanze alcoliche comporta numerosissime e spiacevoli conseguenze.

E' notorio che gli effetti dell’ingestione di sostanze alcooliche variano da soggetto a soggetto, essendo strettamente connesse alla sua corporatura, alla tolleranza individuale, al tipo di sostanza ingerita ed alle sue modalità di assunzione (a stomaco pieno o a digiuno); per tali motivi il parametro usato per valutare lo stato di ebbrezza è rapportato alla quantità di alcool assorbita dal sangue.








Ti interessa questo articolo? Iscriviti, è la cosa giusta da fare.


 
















La determinazione del tasso massimo di alcolemia (TA) consentito è stato negli ultimi anni oggetto di molta attenzione da parte della Commissione delle Comunità Europee che, con provvedimento n. 2001/115/CE del 17 gennaio 2001, ha raccomandato a tutti gli Stati membri l'adozione di un limite pari a 0,5 mg/ml per tutti i conducenti e pari a 0,2 per i guidatori inesperti e per coloro che conducono veicoli a due ruote, veicoli di trasporto delle merci (con massa superiore a 3,5 tonnellate lorde), autobus (con più di otto posti) e veicoli che trasportano merci pericolose.


In Italia oggi pertanto abbiamo sanzioni differenziate a seconda del livello di alcol presente nel sangue.


IN PARTICOLARE:


Con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l scatta l’ammenda da 500 a 2 mila euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi (oltre alla decurtazione di 10 punti); se il tasso è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, oltre all’ammenda (da 800 a 3.200 euro) e alla sospensione della patente da 6 mesi a un anno, è previsto anche l’arresto fino a sei mesi. Con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l le sanzioni sono l’arresto fino a 1 anno, la sospensione della patente fino a 2 anni, oltre a un’ammenda compresa tra 1.500 e 6 mila euro e alla confisca del veicolo con sentenza di condanna.

COSA FARE SE SI VIENE AGGREDITI DA UN ANIMALE?

È sempre più frequente sentire sia di persone aggredite da animali, quali cani di grossa taglia sfuggiti al controllo del proprietario, sia di incidenti cagionati da animali che attraversano improvvisamente la carreggiata.


I rimedi forniti ai danneggiati sono vari ed esperibili sia in sede civile che in sede penale.









Ti interessa questo articolo? Iscriviti, è la cosa giusta da fare.


 
















In ambito civile infatti il codice attribuisce al proprietario degli animali la responsabilità per i danni cagionati, salvo che il proprietario non li abbia lasciati a terzi: in tale ipotesi infatti sarà colui il quale si serve di essi a rispondere dei danni che questi cagionino, e ciò per tutto il periodo in cui li utilizza.


La responsabilità del proprietario-custode sussiste sempre, e ciò indipendentemente dal fatto che essi siano nella sua custodia, che siano fuggiti o siano stati smarriti. Si tratta infatti di una forma di responsabilità oggettiva, in base alla quale la colpa per il danno ricade sempre sul proprietario, a meno che questi non dimostri che l’evento era sottratto alla sua possibilità di intervento.


Chi intende agire civilmente per ottenere il ristoro del danno subito, dovrà adire l’autorità giudiziaria Giudice di Pace ovvero Tribunale, in base all’ammontare del risarcimento richiesto, per procedere contro il proprietario-custode dell’animale che ha causato il danno.


Diversamente, in ambito penale è prevista una vera e propria contravvenzione per chi possiede e lascia liberi animali pericolosi, ovvero non li custodisce con le dovute cautele o non li affidi a persone esperte ed abili a governarli. E ciò vale per qualsiasi tipo di animale, e quindi anche quelli da soma, da corsa, etc.


Trattandosi di reato depenalizzato, la pena consisterà esclusivamente in una sanzione amministrativa pecuniaria che verrà posta a carico del proprietario dell’animale a seguito del deposito di atto di denuncia-querela da parte del danneggiato.


Lo scopo che solitamente si vuole raggiungere depositando una denuncia-querela è quello di instaurare un procedimento penale a carico dell’autore del reato (il proprietario dell’animale) nel quale il danneggiato potrà costituirsi parte civile avanti all’autorità giudiziaria penale, ottenendo così la condanna dell’imputato non solo alla pena stabilita per il reato commesso ma anche al risarcimento del danno patito dall’offeso.