Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.

IL GESTORE DEL PARCHEGGIO RISPONDE DEL FURTO SUBITO DA UN FRUITORE DEL SERVIZIO?

Sul punto si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione Civile affermando che il gestore-concessionario di un parcheggio senza custodia, qualora esponga prima della conclusione del contratto il cartello che comunica la non assunzione dell'obbligo di custodire i veicoli parcheggiati, non risponde per il furto subito dal fruitore del servizio.







Ti interessa questo articolo? Iscriviti, è la cosa giusta da fare




 


















La Cassazione infatti ha precisato che: "l'istituzione da parte dei comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell'art. 7, primo comma, lettera f), d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso parcheggio incustodito è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.) perché l'esclusione della custodia attiene all' oggetto dell' offerta al pubblico (art. 1336 cod. civ.), e l' univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente il ricorso al sussidiario criterio della buona fede, ovvero al principio della tutela dell'affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio (quali ad esempio l'adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, dispositivi o personale di controllo), per costituire l'obbligo della custodia, potendo queste costituire organizzazione della sosta".



Fonte: Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 14319/2011

Nessun commento:

Posta un commento