Lo Studio Legale Nappo nasce con l’obiettivo di offrire alla Clientela assistenza e consulenza con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto commerciale e societario, il diritto tributario, il diritto informatico, la contrattualistica, la protezione dei dati, i marchi e brevetti, nonché in ambito di diritto del lavoro e previdenziale, offrendo al cliente strumenti validi e continuità del servizio, serietà, competenza, preparazione e celerità d'azione per rispondere in tempo reale alle problematiche sottoposte. L’attività professionale offerta è sia di carattere stragiudiziale, sia di carattere giudiziale avanti a tutte le Magistrature. Attualmente l'Avv. Milena Nappo è DPO Certificato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, è inserito nell'elenco dei legali esterni di ANAS Emilia Romagna e del Comune di Terre del Reno, è consigliere del Gruppo Professioni CNA di Ferrara e membro del CID CNA Impresa Donna Ferrara, è consulente per ASPPI Ferrara - Poggio Renatico, e fa parte della prestigiosa associazione Fidapa BPW Italy.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: COSA FARE IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE?

La sospensione non è altro che una sanzione accessoria prevista per chi guida con patente scaduta, ovvero in stato di ebbrezza.

Il provvedimento con il quale viene confermata al sospensione della patente viene emesso dal prefetto a seguito della ricezione del verbale redatto dall’autorità di pubblica sicurezza che ha accertato il reato: in pratica la patente viene ritirata al momento del controllo dall'autorità accertante, anche se la sanzione della sospensione verrà comminata dal prefetto solo in un momento successivo, ovvero all'emissione del provvedimento di condanna.









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In particolare, in caso di guida in stato di ebbrezza, il prefetto disporrà anche l’obbligo di visita medica con accertamenti da effettuarsi entro 60 giorni, e ciò al fine di far valutare da una Commissione Medica Locale che il conducente non sia etilista cronico o faccia abitualmente abuso di alcool.


Contro il decreto di sospensione provvisoria della patente è possibile presentare ricorso entro i 30 giorni dalla data della notifica innanzi al Giudice di Pace compentente per territorio.
In tal modo, se si hanno giustificati motivi, è possibile ottenere una sospensione del decreto prefettizio "di sospensione" della patente.


Fonti: art. 123 c.d.s.

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