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E' POSSIBILE COMPUTARE NELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO IL PERIODO DI FORMAZIONE?

Gli scatti di anzianità rappresentano dei veri e propri elementi della retribuzione che maturano periodicamente in funzione dell’anzianità di servizio prestata presso la medesima azienda a decorrere dall’inizio dell’esecuzione del contratto di lavoro, sino alla cessazione del rapporto.



E’ la contrattazione collettiva nazionale ad indicare il termine ed il numero massimo degli scatti che intervengono nel corso del rapporto lavorativo.


Tuttavia numerosissimi sono stati, fino ad oggi, i dubbi in merito alla rilevanza del periodo di formazione in termini di anzianità di servizio, riguardo sia all’ipotesi in cui il contratto di formazione si trasformi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia alle previsioni effettuate in sede di contrattazione collettiva inerenti la non imputazione degli emolumenti retributivi.


Si trattava pertanto di stabile se alla contrattazione collettiva fosse, o meno, consentito di operare tale modifica peggiorativa del dettato testuale dell’art. 3, co. 5 e 12, D.L. 726/1984, convertito con modificazioni nella L. 863/1984 (il dettato normativo infatti sancisce che il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio).


Con la sentenza n. 20074 del 2010 le Sezioni Unite affermano una volta per tutte che il legislatore ha inteso tutelare la formazione conseguita dal lavoratore, quale valore professionale non solo per il lavoratore stesso, ma anche per il datore.


La mancanza di stabilità del contratto di formazione e lavoro, in quanto a termine, viene in qualche modo compensata con l’equiparazione al rapporto di lavoro tout courtquando, e se, il rapporto si trasforma in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.


Anche se la contrattazione collettiva rappresenta la fonte esclusiva dell’istituto giuridico degli scatti di anzianità, essa non può mai derogare ad una disposizione legislativa.


Pertanto, non può essere valida la norma della contrattazione collettiva nella parte in cui esclude il diritto del lavoratore, il cui contratto di formazione e lavoro sia stato trasformato senza soluzione di continuità in contratto a tempo indeterminato,di beneficiare di aumenti periodici di anzianità, computando anche l’anzianità servizio maturata nel periodo del rapporto di formazione e lavoro.

Fonte: Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 20074 del 23 settembre 2010

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